COME GESTIRE GLI INCASSI TRAMITE SCONTRINI TELEMATICI PER LE ATTIVITA’ CHE CHIUDONO DOPO LA MEZZANOTTE
L’agenzia delle entrate non si è ancora pronunciata su come gestire la problematica che tipicamente si presenta nel settore della ristorazione, ovvero quella dello “sfasamento” di data dovuto alla modalità con la quale il RT invia i dati all’Agenzia delle Entrate, e che si presenta quanto la chiusura di cassa viene effettuata dopo la mezzanotte.
La questione trae origine da un comportamento consolidato (e avvallato dalla normativa e dalla prassi), che prevedeva la facoltà, per gli esercizi la cui attività si protrae oltre la mezzanotte, di effettuare la chiusura di cassa a fine servizio, computando comunque il corrispettivo alla data di inizio del servizio stesso.
Quanto sopra discende dalla previsione dell’articolo 1 del DPR 544/99, che per la verità si riferisce solo ai locali di intrattenimento e spettacolo; tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 12 emanata nell’anno 2016 aveva espressamente chiarito che questa disposizione, la cui ratio era quella di evitare di dover effettuare una chiusura di cassa alla mezzanotte, per poi riaprila nuovamente e richiuderla a fine servizio, fosse applicabile a tutti i soggetti che svolgono attività che va oltre la mezzanotte (tipicamente pub, ristoranti, birrerie, ecc.) e non solo ai locali di intrattenimento e spettacolo.
Vediamo dunque la differenza tra “vecchia” e “nuova” gestione dei corrispettivi, con l’aiuto di un esempio:
- Giorno 30/09/2020 – Apertura locale ore 20.00 e apertura cassa;
- Totale degli scontrini battuti fino alla mezzanotte del 30 settembre: euro 1.000;
- Totale degli scontrini battuti dalla mezzanotte e fino alle ore 3.00 del 1° ottobre (momento in cui il locale viene chiuso e si effettua la chiusura di cassa): euro 1.500.
In osservanza della Circolare 12/2016, con i “vecchi” scontrini fiscali (o ricevute fiscale) l’esercente avrebbe annotato sul registro dei corrispettivi, ex articolo 24 D.P.R. 633/72, l’ammontare totale, pari ad euro 2.500, in data 30 settembre (data di inizio servizio).
Questo meccanismo è tutt’ora attuabile solo per quei pochi (pochissimi) contribuenti che, avvalendosi del regime transitorio, continuano ad emettere scontrini fiscali (o ricevute fiscali), annotando i corrispettivi totali sul registro art. 24 D.P.R. 633/72, e trasmettendo le risultanze di tale registro in via telematica, tramite l’apposita procedura transitoria presente sulla piattaforma Fatture e Corrispettivi, entro la fine del mese successivo. Anche questi contribuenti, comunque, a partire dal 1° gennaio 2021 dovranno affrontare la questione, posto che la procedura transitoria è ammissibile al massimo entro il 31 dicembre 2020.
Quanto previsto dalla Circolare 12/2016 non è replicabile con la “nuova” gestione, ovvero con i corrispettivi elettronici, nel caso in cui venga utilizzato un Registratore Telematico.
Non è infatti possibile evitare la chiusura di cassa di mezzanotte, poiché i dati vengono trasmessi dal Registratore Telematico al Sistema di Interscambio come “corrispettivo del giorno X”, dove “X” è il giorno nel quale è stata effettuata la chiusura di cassa (ovvero quello di chiusura del servizio, e non di apertura).
Trasponendo quanto sopra al nostro esempio, se viene effettuata la chiusura di cassa alle 3.00 del mattino del giorno 1 ottobre, al Sistema di Interscambio l’informazione perviene come “corrispettivo del giorno 1 ottobre, euro 2.500”, il ché chiaramente è errato, e comporta uno sfasamento dei dati IVA; si tratta evidentemente di un problema affatto trascurabile, soprattutto se, come nel caso prospettato, lo “slittamento” al giorno successivo viene a verificarsi in una data che comporta un salto di mese/trimestre ai fini della liquidazione IVA.
La questione è nota, ma non ha ancora trovato soluzione, poiché il tracciato telematico di trasmissione dati effettuata dal RT prevede espressamente che la data sia quella corrispondente al momento in cui viene effettuata la chiusura di cassa. Non a caso, sono le stesse specifiche tecniche a precisare che ai fini di una corretta imputazione dei corrispettivi ai fini IVA è necessario effettuare una prima chiusura di cassa entro la mezzanotte, e quindi poi riaprire nuovamente la cassa ed effettuare una nuova chiusura, nel nostro esempio, alle 3.00 del mattino, oppure, se il locale è aperto anche la giornata successiva, anche solo entro la mezzanotte di tale giorno successivo.
Nel nostro esempio, quindi, la corretta sequenza è:
- 30/09 ore 20.00: apertura cassa;
- 30/09 ore 23.59: chiusura cassa;
- 01/10 ore 00.01: apertura cassa;
- 01/10 ore 03.00 chiusura cassa oppure 01/10 ore 23.59 chiusura cassa.
Il tutto al fine di ottenere che i corrispettivi telematici vengano trasmessi all’Agenzia delle Entrate nella corretta sequenza temporale, distinguendo quelli imputabili al 30 settembre da quelli imputabili al 1° ottobre.
In sostanza, la procedura descritta dalla Circolare 12/2016 non è fattibile con un RT, posto che lo strumento posticipa la data del corrispettivo, mentre tale Circolare concedeva possibilità di evitare la chiusura cassa alla mezzanotte, ma imponeva di anticipare il corrispettivo al giorno di inizio servizio.
Per concludere, si ricorda che la problematica non si pone nel caso in cui il contribuente utilizzi l’applicazione Documento Commerciale On Line invece che il RT per la gestione dei corrispettivi elettronici, posto che con tale applicazione ogni documento commerciale viene immediatamente memorizzato dal sistema, con la sua specifica data di emissione, il tutto in tempo reale.