l’Agenzia delle entrate ha fornito con la circolare n. 19/E del 27 maggio scorso gli ultimi chiarimenti aventi ad oggetto i bonus nell’edilizia. Alcune indicazioni sono relative alle ultime modifiche normative. Altre, invece, riguardano la disciplina in vigore da tempo, ma sono sicuramente utili al fine di evitare di commettere errori.
Uno dei temi affrontati riguarda i profili formali dello sconto in fattura e, in particolare, i relativi adempimenti. Lo sconto in fattura è strettamente collegato all’ammontare della detrazione. In questo caso non era chiaro se la parte non “scontabile” quindi il cui corrispettivo deve essere necessariamente pagato, richieda o meno l’utilizzo del bonifico “parlante”. Il punto è stato affrontato e chiarito dal documento di prassi in commento. Alcune indicazioni destano delle perplessità e non sono pienamente condivisibili. Tuttavia, l’adeguamento alle stesse eviterà possibili contestazioni dell’Agenzia delle entrate.
I dubbi sulla necessità di utilizzare il “bonifico parlante” riguardano i bonus edilizi minori, cioè che attribuiscono il diritto a fruire, ad esempio, della detrazione del 50 per cento prevista per le spese di recupero del patrimonio edilizio.
Si consideri ad esempio il caso in cui il costo dell’intervento di recupero sia pari a 30.000 euro. L’importo detraibile, pari al 50 per cento, ammonta a 15.000 euro. La ditta è disposta a concedere lo sconto in fattura e a seguito della comunicazione di opzione all’Agenzia delle entrate effettuata dal committente, potrà leggere nel suo “cassetto fiscale” il credito di imposta di pari ammontare che sarà oggetto di successiva accettazione. La parte non “scontabile” dovrà essere pagata dal committente che, però, non potrà fruire di un’ulteriore detrazione. Ciò in quanto l’ammontare dell’importo “scontato” pari al 50 per cento avrà di fatto determinato l’esaurimento del bonus. L’importo a carico del cliente, come detto, non darà luogo ad alcun ulteriore beneficio fiscale. Sembrerebbe quindi che il relativo pagamento possa essere effettuato con un bonifico ordinario, quindi non “parlante”.
L’Agenzia delle entrate non condivide questa soluzione e con il documento di prassi in commento afferma testualmente: “La restante parte non coperta da sconto deve essere pagata utilizzando, nei casi previsti dalla norma, il bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva, ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato”. Nell’esempio precedentemente indicato, oltre a beneficiare dello sconto in fattura per 15.000 euro, la restante parte, di importo equivalente e non agevolabile, deve essere pagata con “bonifico parlante”. L’Agenzia delle entrate non fornisce alcuna indicazione sulle conseguenze nel caso in cui la parte di corrispettivo non agevolabile venga pagata con bonifico ordinario. Presumibilmente, però, l’Agenzia delle entrate potrebbe anche contestare la legittimità dello sconto in fattura.