Buongiorno, rispondendo ad un interpello presentato da una società di commercio all’ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software, operante pertanto nella fase distributiva che precede l’attività di commercio al dettaglio, con la recente Risposta 1.10.2021, n. 643 l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all’applicabilità del reverse charge ai sensi del citato art. 17 al ricorrere delle seguenti fattispecie:
- cessione di tablet PC / laptop / console da gioco ad un rivenditore (soggetto IVA) che all’atto dell’acquisto comunica che il bene acquistato non sarà destinato alla rivendita ma utilizzato come bene strumentale proprio;
- cessione, oltre che dei beni in esame (con applicazione del reverse charge), di beni ad essi connessi / accessori quali, ad esempio, cavi, adattatori, monitor e port replicator;
Con riferimento alla prima fattispecie sopra illustrata l’Agenzia precisa che, anche nel caso in cui un rivenditore dei beni in esame acquisti gli stessi da un fornitore (grossista) per utilizzarli direttamente come propri beni strumentali va applicato il reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. c), DPR n. 633/72.
![]() | Più in generale, va considerato che il cedente che opera come “venditore non al dettaglio” è tenuto ad emettere fattura senza IVA per applicazione del reverse charge di cui alla citata lett. c) a prescindere dall’utilizzo dei beni da parte dell’acquirente soggetto IVA. |
Nella Risposta n. 643 in esame, l’Agenzia giunge a tale conclusione considerando che:
- dal punto di vista soggettivo, va data rilevanza al fatto che il cedente è un “venditore non al dettaglio” che effettua cessioni a favore di acquirenti soggetti IVA;
- in capo al cedente “non venditore al dettaglio” non è previsto alcun obbligo di verifica in merito alla destinazione (rivendita o meno) che l’acquirente intende attribuire ai beni acquistati.Sul punto, l’Agenzia richiama la Risoluzione 31.3.2011, n. 36/E nella quale la stessa Agenzia aveva specificato che:
“non sussiste l’obbligo da parte del cedente di acquisire specifica attestazione e/o dichiarazione da parte del cessionario in ordine allo status di utilizzatore finale, ancorché soggetto passivo IVA”; - la normativa di riferimento non prevede eccezioni o la disapplicazione del reverse charge a seguito di richiesta dell’acquirente o in base all’utilizzo del bene oggetto della cessione.
CESSIONE DI COMPONENTI ED ACCESSORI
Con riferimento agli acquisti aventi ad oggetto sia i beni in esame (con applicazione del reverse charge) che altri beni ad essi connessi / accessori, l’Agenzia rammenta che, nella citata Risoluzione n. 36/E, a commento del reverse charge di cui alla lett. b) del comma 6 in esame, è specificato che l’inversione contabile “non torna applicabile alle cessioni dei componenti accessori dei «telefoni cellulari»”.
Analogamente, con riferimento al reverse charge di cui alla lett. c) in esame, l’Agenzia precisa che l’inversione contabile va applicata esclusivamente ai beni puntualmente individuati dalla norma.
Conseguentemente, le operazioni aventi ad oggetto “altri” beni, quali monitor, adattatori e cavi di rete non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 17, comma 6 in esame e pertanto vanno fatturate con ordinaria applicazione dell’IVA.
Al fine in esame risulta irrilevante che i beni espressamente soggetti a reverse charge e gli “altri” beni siano ceduti / acquistati con uno o più ordini e con una o più spedizioni.
OCCHIO: CHI APPLICA IL REGIME FORFETTARIO E ACQUISTA GLI ARTICOLI DI CUI SOPRA ASSOGGETTATI AL REVERSE CHARGE DEVE FARE L’AUTOFATTURA E VERSARE L’IVA ALLO STATO. RICORDATEVI PERTANTO, IN QUESTI CASI, DI FARCI AVERE CON SOLLECITUDINE LE FATTURE DI ACQUISTO AL FINE DI PROVVEDERE AL CONTEGGIO DELL’IVA.