La Regione Piemonte con la formazione obbligatoria promuove ed incentiva la riqualificazione e l’innalzamento del livello professionale degli operatori in attività, o loro delegati, nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande.

Il corso di aggiornamento obbligatorio, valido per ciascun triennio, ha una durata di 16 ore comprensive di 1 ora per il test di valutazione, e prevede la trattazione delle materie di: igiene-sanità (8 ore); sicurezza (4 ore); approfondimenti nelle discipline di igiene, sanità e sicurezza (3 ore) ed è gestito dagli enti convenzionati con la Regione Piemonte. Al termine del corso o di ogni singolo modulo l’ente gestore rilascia un attestato di frequenza e profitto.

Il triennio in corso è 01/03/2022 – 01/03/2025, quindi la scadenza del rinnovo e’ entro il 28 febbraio 2025

CALCOLO DEL TRIENNIO

Informazioni sulla decorrenza del triennio 01/03/2022-01/03/2025 riferito al corso di formazione di aggiornamento professionale degli esercenti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

La Giunta regionale con deliberazione n. 25-1952 del 31/07/2015 al paragrafo 8 rubricato “Validità temporale e decorrenza del triennio” ha stabilito in quale triennio l’operatore del comparto della somministrazione di alimenti e bevande debba frequentare il corso di formazione obbligatorio. Nello specifico è necessario verificare se il requisito professionale per l’esercizio delle attività commerciali di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande (corso regionale di formazione professionale di idoneità per l’esercizio delle attività commerciali, biennio di pratica lavorativa, titoli di studio) sia stato conseguito antecedentemente o nel corso del triennio di riferimento. Per il triennio 01/03/2022-01/03/2025 il calcolo è il seguente:

– nel caso di conseguimento del requisito antecedentemente all’1/03/2022 e di avvio dell’attività o di subingresso nell’attività entro il 31/08/2024, l’obbligo formativo dovrà essere assolto nel triennio 1/03/2022 -1/03/2025

– nel caso di conseguimento del requisito antecedentemente all’1/03/2022 e di avvio dell’attività di subingresso nell’attività negli ultimi sei mesi di scadenza del triennio, ovvero nel periodo compreso tra l’1/09/2024 e l’1/03/2025, l’esercente avrà l’obbligo di frequentare il corso entro il primo anno del triennio successivo, ovvero entro l’ 1/03/2026, fermo restando la decorrenza del successivo triennio dall’1/03/2025 all’1/03/2028

– nel caso di conseguimento del requisito successivamente all’1/03/2022 e di avvio dell’attività o di subingresso nell’attività nel periodo compreso tra l’1/03/2022 e l’1/03/2025, l’obbligo formativo dovrà essere adempiuto nel triennio successivo e perciò dall’1/03/2025 all’1/03/2028. 

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