L’art. 18, comma 4-bis, D.L. n. 36/2022 (c.d. Decreto PNRR 2″) modificando i commi 540 e 544, Legge n. 232/2016, ha introdotto la possibilità per i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015, di partecipare, oltre alla lotteria nazionale, anche alla lotteria istantanea.
Per poter partecipare alla lotteria istantanea il Registratore Telematico/Server RT dovrà essere in grado di produrre e riportare sul documento commerciale un codice bidimensionale (CB) i cui requisiti tecnici sono stabiliti dalle nuove Specifiche tecniche.
ll suddetto codice bidimensionale è memorizzato nella memoria permanente del dispositivo insieme al documento commerciale a cui si riferisce.
Come succede per la lotteria tradizionale anche la lotteria istantanea consentirà al consumatore di partecipare al gioco solo se i pagamenti saranno effettuati con modalità elettroniche e se gli acquisti saranno di importo pari o superiore ad 1 euro.
Con l’estrazione istantanea si avrà una vincita in tempo reale e la partecipazione sarà consentita entro un intervallo temporale prestabilito rispetto all’emissione dello scontrino, mentre con la lotteria nazionale vengono effettuate delle estrazioni differite (settimanali mensili o annuali), in base ad un preciso calendario.
Il consumatore potrà quindi partecipare:
- alla lotteria tradizionale esibendo il codice lotteria all’esercente;
- alla nuova lotteria istantanea: in questo caso l’esercente emetterà un documento commerciale con un codice bidimensionale.
La lotteria istantanea non sostituisce la lotteria differita con estrazioni periodiche, ma si aggiunge alla stessa.
Ne consegue che su uno stesso documento commerciale si potrà trovare:
- il codice lotteria (lotteria differita) se fornito dall’acquirente all’esercente;
- il codice bidimensionale (lotteria istantanea) che sarà sempre esposto dall’RT dell’esercente.
Nel caso di scontrini emessi per spese mediche (FARMACIA e similari) il contribuente dovrà scegliere SE PARTECIPARE ALLA LOTTERIA (e quindi non detrarre la spesa medica) oppure dare il proprio codice fiscale per detrarre la spesa medica E NON partecipare alla lotteria.
Il Provvedimento 18 gennaio 2023, inserendo il punto 1.3 al Provvedimento 31 ottobre 2019, prevede che entro il 2 ottobre 2023 i Registratori Telematici, i Server RT e la procedura web messa a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, dovranno essere configurati al fine di consentire la partecipazione alla lotteria ad estrazione istantanea: in pratica, i dispositivi suddetti dovranno essere in grado di generare e riportare nei documenti commerciali un codice bidimensionale (sostanzialmente un QR code) che rispetti le caratteristiche indicate nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento in esame.
Si ricorda che per l’adeguamento, degli RT, l’art. 8, D.L. n. 176/2022 (c.d. “Decreto Aiuti-quater”), riconosce ai commercianti obbligati alla memorizzazione elettronica/trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri un credito d’imposta pari al 100% della spesa sostenuta, con un massimo (per ogni strumento) di € 50, utilizzabile in compensazione nel Mod. F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/ Fisconline).Tale credito può essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese di annotazione della fattura relativa all’adeguamento con pagamento, con modalità tracciabile, del relativo corrispettivo. |