L’articolo 12-septies, nello specifico al comma 1, chiarisce che a decorrere dal periodo d’imposta 2020, l’intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, trasmessa per via telematica all’Agenzia medesima che rilascia ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione.
La dichiarazione può riguardare anche più operazioni e gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell’importazione, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d’intento, per dispensare l’operatore dalla consegna in dogana della copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione.
Viene, inoltre, soppresso l’articolo 1, comma 2, del Decreto legge n. 746/83, in base al quale la dichiarazione dalla quale risulta l’intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA, deve essere redatta in duplice esemplare, progressivamente numerata dal dichiarante e dal fornitore o prestatore, annotata entro quindici giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro e conservata, e che gli estremi della dichiarazione siano indicati nelle fatture emesse in base ad essa.
Il comma 2, del medesimo articolo 12-septies, interviene sulle sanzioni in capo al cedente o al prestatore che effettuano cessioni o prestazioni senza aver prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione.
Nella sostanza, agli stessi viene applicata una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’imposta.
Pertanto, il cedente o il prestatore che effettua cessioni o prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all’esportazione o operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell’imposta, deve riscontrare telematicamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’avvenuta presentazione prima di effettuare le operazioni stesse.