Cessione di carburanti – Indicazione della targa del veicolo in fattura – Dato facoltativo (chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2019)Con una risposta fornita in occasione di Telefisco 2019, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, nell’ambito delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di carburanti nei confronti di soggetti passivi IVA, non è obbligatoria l’indicazione della targa del veicolo per il quale viene effettuato il rifornimento. Tale informazione potrà comunque essere riportata, in via facoltativa, nel campo “Altri Dati Gestionali” della fattura.
Si conferma, inoltre, che la deducibilità del costo e la detraibilità dell’IVA relativa all’acquisto dei carburanti sono subordinate sia al possesso della fattura elettronica, sia all’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili.

Con un’altra risposta, è stato chiarito che, in caso di rifornimenti effettuati al di fuori dall’orario di servizio dei distributori di carburante, senza che sia possibile ottenere nell’immediato l’emissione della fattura elettronica, il cessionario sarà tenuto a conservare le ricevute di pagamento. 

Infine, con riguardo alle fatture emesse con applicazione del reverse charge, il cessionario o committente può conservare in via elettronica l’integrazione del documento, inviando al Sistema di Interscambio un’autofattura con codice TD01. In tal caso, però, secondo quanto evidenziato dall’Autore, sul Sistema di Interscambio potrebbe realizzarsi una duplicazione dell’operazione, in quanto l’autofattura emessa dal cessionario o committente avrebbe la stessa natura del documento emesso dal fornitore.

Categorie: Generale