Buongiorno recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti relativamente ai crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi e in beni “Impresa 4.0” (ex maxi / iper ammortamento).
Vi ricordo che, rivedendo la disciplina delle agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali nuovi, l’art. 1, commi da 184 a 197, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) il Governo ha previsto, in luogo del c.d. maxi / iper
ammortamento, il riconoscimento:
* a favore delle imprese / lavoratori autonomi di un credito d’imposta, pari al 6% del costo, per gli investimenti in beni strumentali nuovi “generici”, ex maxi ammortamento;
* a favore esclusivamente delle imprese:
– di un credito d’imposta, differenziato in base al costo sostenuto (40% fino a € 2,5 milioni, 20% da € 2,5 a € 10 milioni), per gli investimenti in beni strumentali nuovi “Impresa 4.0” di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017), ex iper ammortamento;
– di un credito d’imposta, pari al 15% del costo, per gli investimenti in beni immateriali di cui alla Tabella B, della citata Legge n. 232/2016, ex maxi ammortamento dei beni immateriali.
I nuovi crediti d’imposta spettano per gli investimenti effettuati nel 2020 ovvero entro il 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Per gli investimenti effettuati nel 2020 in beni la cui entrata in funzione si realizza in tale anno, il credito potrà essere utilizzato già dall’1.1.2021

Al fine di usufruire dei predetti crediti d’imposta è necessario conservare, a pena di revoca, la relativa documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.
A tal fine la fattura / altri documenti devono contenere la dicitura della norma agevolativa, utilizzando, ad esempio, la seguente formulazione:
“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 184 a 194, Legge n. 160/2019”
Si rammenta che con riferimento agli investimenti in beni “Impresa 4.0” di cui alle citate Tabelle A e B è altresì necessario:
* predisporre una perizia tecnica semplice / attestato di conformità (per i beni di costo unitario superiore a € 300.000) ovvero una dichiarazione del legale rappresentante (per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000) attestante che il bene possiede le caratteristiche di cui alle Tabella A e B e che è interconnesso;
* presentare la comunicazione al MISE, utilizzando l’apposito modello che, come precisato sulsito Internet dello stesso Ministero sarà individuato, unitamente ai relativi termini di invio, con un apposito Decreto di prossima emanazione.
Come accennato, la mancata indicazione sulla fattura / altri documenti del riferimento normativo relativo ai predetti crediti d’imposta comporta la revoca dell’agevolazione in sede di controllo.
In merito, con riguardo alle fatture prive di tale indicazione l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della Risposta 5.10.2020, n. 438 ad uno specifico interpello, riconosce all’acquirente la possibilità di provvedere alla relativa regolarizzazione con modalità differenziate a seconda che la fattura emessa dal fornitore del bene sia cartacea ovvero elettronica
Cartacea Il riferimento normativo va riportato “con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro”.
Elettronica – Stampa di una copia cartacea riportando il riferimento (Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 184 a 194, Legge n. 160/2019) con scritta indelebile (o timbro) e conservazione della stessa ai sensi dell’art. 39, DPR n. 633/72, ossia fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta;
ovvero
– integrazione elettronica da allegare all’originale e da conservare unitamente a quest’ultimo. A tal fine vanno utilizzate le modalità specificate dalla stessa Agenzia nella Circolare 17.6.2019, n. 14/E in materia di reverse charge e pertanto l’acquirente “può – senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura … contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo SdI, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione”.

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